25/06/2026 Responsabilità civile

Affidamento legittimo: esclusa la colpa quando l’illegittimità del provvedimento non è conoscibile

Cassazione civile n. 21684 del 25/06/2026

MASSIMA
Il privato che abbia fatto affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo non ha l'obbligo di sindacarne la legittimità, tranne in caso di illegittimità manifesta o altrimenti nota, sicché, al di fuori di queste due eventualità, non è consentito ascrivere a titolo di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., a colui che abbia fatto affidamento su un provvedimento concessorio poi annullato in sede di autotutela, di non essersi attivato per indagarne sotto ogni profilo la legittimità.

COMMENTO

La Cassazione delimita l’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. nelle controversie risarcitorie fondate sull’affidamento riposto in un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato dall’Amministrazione in autotutela. Il concorso colposo del danneggiato presuppone infatti la violazione di una regola di condotta esigibile e la concreta possibilità di adottare un comportamento alternativo corretto. Non esiste, invece, un generale obbligo del destinatario del provvedimento favorevole di sottoporre a verifica la legittimità del provvedimento favorevole adottato dalla P.A. Una condotta colposa può essere ravvisata soltanto quando l’illegittimità sia manifesta oppure comunque conosciuta dal privato. Fuori da tali ipotesi, pretendere un controllo autonomo e approfondito significherebbe trasferire sul destinatario funzioni di verifica proprie dell’Amministrazione.