17/09/2026 Appalti

Ricorso contro l’aggiudicazione: la revoca dell’effetto sospensivo richiede contraddittorio e bilanciamento degli interessi

Corte di giustizia UE n. 266 del 17/09/2026

MASSIMA

 L'articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della direttiva n.665/1989 CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva n. 23/2014/UE, letto alla luce dell' articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, in nome di un obiettivo di interesse generale di celerità delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, finalizzato ad evitare la perdita del beneficio di finanziamenti mediante fondi europei, impone al giudice nazionale, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, di revocare provvisoriamente l'effetto sospensivo automatico di un ricorso avverso la decisione di quest'ultima di aggiudicare un appalto pubblico, senza sentire previamente l'offerente escluso che ha proposto tale ricorso e senza poter ponderare, nel merito, tutti gli interessi in gioco.

COMMENTO

La Corte di Giustizia chiarisce i limiti entro i quali può essere revocato l’effetto sospensivo automatico connesso al ricorso avverso una decisione di aggiudicazione. La Corte riconduce la fattispecie al contenzioso precontrattuale disciplinato dall’art. 2, paragrafi 3-5, della direttiva 89/665, letto alla luce dell’art. 47 della Carta. La tutela cautelare costituisce infatti una componente essenziale dell’effettività del ricorso e non può essere neutralizzata mediante un meccanismo di revoca sostanzialmente automatico. Il rischio di perdita di finanziamenti europei può integrare un interesse generale rilevante, ma non può costituire, da solo, una ragione destinata a prevalere sistematicamente sugli altri interessi coinvolti. È necessario che l’offerente ricorrente sia previamente sentito e che il giudice conservi un effettivo potere di valutazione. La decisione sulla revoca deve pertanto derivare da una ponderazione concreta degli interessi pubblici e privati in gioco, che la normativa nazionale non può compiere anticipatamente e in via astratta al posto del giudice.