Regolamento condominiale e affitti turistici: decisivi i servizi offerti e la prova della violazione
Corte d’Appello di Milano n. 514 del 26/02/2026
MASSIMA
In ambito condominiale, il divieto regolamentare di destinare le unità immobiliari ad attività di affittacamere, bed and breakfast o strutture alberghiere non si estende automaticamente alle locazioni turistiche di breve durata qualora queste si limitino alla mera concessione del godimento dell'immobile senza erogazione di servizi accessori tipici dell'attività ricettiva. Le clausole limitative del diritto di proprietà devono essere interpretate in senso restrittivo e l'onere dimostrativo dello svolgimento di attività vietata grava sul condominio.
COMMENTO
La Corte d’Appello di Milano affronta il rapporto tra le clausole del regolamento condominiale limitative delle destinazioni d’uso e l’esercizio di locazioni turistiche di breve durata. La mera concessione temporanea dell’intero appartamento, in assenza di servizi personali o accessori tipici dell’attività ricettiva – quali pulizia periodica, cambio sistematico della biancheria o somministrazione di alimenti e bevande – resta riconducibile alla locazione e non può essere assimilata all’attività di affittacamere o alberghiera. La Corte ribadisce, inoltre, che i divieti regolamentari incidenti sul diritto di proprietà non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Nel caso esaminato, pur essendo la clausola regolamentare opponibile al condomino, il Condominio non aveva provato né lo svolgimento di una diversa attività ricettiva o imprenditoriale, né i lamentati pregiudizi alla quiete, alla sicurezza o al decoro dell’edificio.