Permesso di costruire illegittimo: quando è risarcibile l’affidamento del privato
TAR Piemonte n. 1475 del 29/06/2026
TAR Piemonte, Sezione II, n. 1475/2026 del 29/06/2026
MASSIMA
In caso di permesso di costruire favorevole successivamente risultato illegittimo, il privato può ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’affidamento riposto nella legittimità del titolo quando tale affidamento sia ragionevole e incolpevole. La relativa valutazione deve essere compiuta tenendo conto, in concreto, della condizione personale e professionale dell’interessato, della complessità fattuale e giuridica dell’intervento e della riconoscibilità del vizio, non potendosi esigere dalla persona fisica il medesimo livello di diligenza richiesto a un operatore economico qualificato. L’Amministrazione, quale soggetto istituzionalmente competente a verificare la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, può essere chiamata a rispondere dei danni causalmente derivati dal rilascio del titolo illegittimo ove non dimostri la scusabilità dell’errore.
COMMENTO
Il TAR Piemonte affronta il tema della responsabilità della P.A. per lesione dell’affidamento ingenerato da un provvedimento ampliativo successivamente risultato illegittimo. Il danno risarcibile non deriva dalla mancata spettanza del bene della vita, ma dalle conseguenze patrimoniali prodotte dall’aver ragionevolmente confidato nella legittimità del titolo edilizio. Presupposto essenziale è che l’affidamento sia incolpevole, circostanza da verificare considerando la riconoscibilità del vizio, la complessità della disciplina applicabile e la qualificazione professionale del privato. La sentenza esclude che alla persona fisica possa essere richiesto lo stesso standard di diligenza proprio di un operatore economico qualificato. Sul versante dell’Amministrazione, l’illegittimità del titolo costituisce indice della colpa, superabile attraverso la prova dell’errore scusabile. Sono risarcibili soltanto i pregiudizi causalmente riconducibili all’apparente legittimità creata dal provvedimento.