Danni da parti comuni: il condomino ha diritto al risarcimento ma resta obbligato pro quota
Tribunale di Roma n. 11223 del 17/07/2026
MASSIMA
Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli articoli 1123, 1124, 1125 e 1126 del Cc, assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e «pro quota», alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati (Nel caso di specie, il giudice adito ha richiamato tale principio in sede di liquidazione dei danni lamentati dal condomino attore, che aveva agito, ex articolo 2051 del Cc, nei confronti del Condominio convenuto, in quanto ritenuto responsabile delle infiltrazioni che, provenienti dalle parti comuni del fabbricato, avevano arrecato i predetti danni alla proprietà esclusiva).
COMMENTO
La sentenza in commento ribadisce la distinta posizione che il condomino assume quando subisce un danno proveniente dalle parti comuni. Rispetto al condominio, che è custode dei beni comuni ai sensi dell’art. 2051 c.c., egli è terzo danneggiato e può ottenere il risarcimento del pregiudizio subito nella propria unità immobiliare. Tale posizione, tuttavia, non elimina il diverso rapporto interno derivante dalla comproprietà o dall’utilità delle parti comuni. Il condomino resta quindi obbligato, secondo i criteri di riparto applicabili, a concorrere pro quota sia alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni sia agli oneri conseguenti al risarcimento dei danni. L’obbligo contributivo non trova infatti fondamento nella responsabilità per il fatto dannoso, ma nella partecipazione alla comunione condominiale e opera autonomamente rispetto alla pretesa risarcitoria.