Assicurazione per responsabilità civile: l’assicurato non può essere costretto a negare il vero
Cassazione civile n. 23739 del 21/07/2026
MASSIMA
In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla, per contrasto con gli artt. 1175, 1375 e 1914 c.c. e con i principi di correttezza, buona fede e salvataggio che governano l'esecuzione del contratto, la clausola delle condizioni generali di polizza che subordina l'operatività della garanzia al fatto che l'assicurato non ammetta, neppure quando effettivamente sussistente, la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché tale pattuizione impone all'assicurato una condotta contraria ai doveri di lealtà e cooperazione, lo induce a resistere inutilmente alle pretese del danneggiato aggravando il pregiudizio e collega la perdita del diritto all'indennizzo ad un comportamento privo di efficacia pregiudizievole nei confronti dell'assicuratore.
COMMENTO
La Cassazione dichiara nulla la clausola della polizza di responsabilità civile che faccia discendere la perdita della garanzia dalla semplice ammissione di responsabilità dell’assicurato. La pattuizione contrasta, anzitutto, con i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., poiché pone l’assicurato nell’alternativa tra negare una responsabilità effettivamente esistente oppure perdere il diritto all’indennizzo. La clausola viola inoltre l’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., potendo indurre l’assicurato a resistere inutilmente alle pretese del danneggiato e ad aggravare così le conseguenze economiche del sinistro. La Corte evidenzia, infine, che l’ammissione di responsabilità non vincola l’assicuratore né costituisce nei suoi confronti piena prova. La decadenza dalla garanzia viene pertanto collegata a una condotta che non produce, di per sé, alcun effettivo pregiudizio per la compagnia.