08/09/2026 Appalti

Soccorso istruttorio: non può consentire di sanare ex post un requisito sostanziale mancante

Consiglio di Stato n. 6837 del 08/09/2026

MASSIMA

Il soccorso istruttorio consente di correggere carenze formali o documentali, ma non può essere utilizzato per integrare o modificare l'offerta tecnica o economica dopo la scadenza del termine di presentazione né per consentire al concorrente di formare successivamente un atto necessario a dimostrare il possesso di un requisito sostanziale di partecipazione. L'elemento costitutivo dell'offerta e il titolo necessario a soddisfare il requisito devono pertanto esistere ed essere completi al momento della presentazione dell'offerta, a tutela della parità di trattamento e della trasparenza della gara.

COMMENTO

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato delimita l'ambito applicativo del soccorso istruttorio, distinguendo le irregolarità formali o documentali dalle carenze che investono elementi sostanziali dell'offerta o requisiti di partecipazione. Il rimedio previsto dall'art. 101 d.lgs. 36/2023 può essere utilizzato per chiarire, completare o regolarizzare documentazione già riferibile a una situazione esistente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ma non può consentire al concorrente di acquisire o formare successivamente un titolo necessario a dimostrare il possesso del requisito. Analogo limite opera rispetto all'offerta tecnica ed economica, che non possono essere integrate o modificate dopo la scadenza del termine. La decisione riconduce dunque il soccorso istruttorio alla sua funzione propria di regolarizzazione documentale, escludendone l'impiego quando l'intervento richiesto determinerebbe una modifica sostanziale della posizione del concorrente o la creazione ex post di un requisito mancante, in contrasto con i principi di parità di trattamento e trasparenza.